Alcuni cenni relativi alle novità e alle proroghe fiscali per l’anno 2016 in materia immobiliare
L’art. 16-bis del D.P.R 917/86, contenuto nel Testo Unico delle imposte sui redditi, disciplina la detrazione fiscale delle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione edilizia.
A partire dal 1° gennaio 2012, questa normativa è diventata definitiva, grazie al decreto legge n. 201/2011 e, da allora, è possibile inserire queste spese nella dichiarazione IRPEF.
La percentuale detraibile è il 36% dell’intero ammontare delle spese, fino e non oltre un massimo di 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare.
Questa percentuale è poi stata aumentata al 50%, con l’introduzione del decreto legge n. 83/2012. Ciò, però, vale solo per le spese non superiori a 96.000 euro, effettuate dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013.
I provvedimenti posti in essere successivamente hanno prorogato la validità di queste direttive.
Con la Legge di Stabilità 2016, la n. 208 del 28 dicembre 2015, sono stati introdotte interessanti novità, nonché importanti conferme riguardanti l’ambito edilizio.
Questa ha posto il al 31 dicembre 2016 come termine ultimo per usufruire della detrazione IRPEF del 50%, con tetto massimo di 96.000 euro per ogni unità immobiliare.
A decorrere dal 1° gennaio 2017, il 36% sarà di nuovo la porzione di spesa detraibile, su un ammontare pari e non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.
Per quanto riguarda le riconferme, rimane il bonus del del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ e A per i forni, finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. Il termine ultimo per questo tipo di questo è il 31 dicembre 2016. Questo tipo di acquisti sono detraibili anche se sostenuti dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016, basta solo che siano regolarmente documentati.
Qualsiasi sia la somma spesa per i lavori di ristrutturazione, la detrazione si calcola su un ammontare non superiore a 10.000 euro complessivi e viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
La detrazione del 65% viene estesa anche alle spese effettuate per dispositivi multimediali acquistati per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e climatizzazione, ed è anch’essa valida fino alla fine del 2016.
Una novità molto interessante riguarda la possibilità di detrarre dall’IRPEF il 19% delle spese di canoni di leasing e dei relativi riscatti, sostenute dal 2016 al 2020 per acquistare o costruire un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, entro un anno dalla consegna del prodotto.
Questa inedita direttiva si affianca alla già esistente detrazione IRPEF del 19% degli interessi passivi pagati sui mutui ipotecari per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell’abitazione principale.
Nuova è anche la possibilità di detrarre il 50% dell’IVA pagata nell’anno 2016, o successivamente, per l’acquisto, effettuato nel 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B, cedute da imprese costruttrici delle stesse. Il recupero della spesa avviene nell’arco di 10 anni.
Si riconferma, fino alla fine del 2016, anche la detrazione del 50% sull’acquisto dell’autorimessa pertinenziale all’abitazione, acquistata da impresa costruttrice.
Infine, aumenta l’importo della detrazione per le spese sostenute per gli interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità, se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive. La validità della detrazione è fino al 31 dicembre 2016.
La detrazione è pari al 65% delle spese effettuate dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016, mentre l’ammontare è deve non può superare i 96.000 euro.