A decorrere dal 01/11/2009 è diventato obbligatorio dotare di attestato di certificazione energetica le unità immobiliari
di vecchia e nuova costruzione (fatta eccezione per alcune tipologie) in caso di vendita e locazione.
In seguito con il DL 63/2013 viene soppresso l’attestato di certificazione energetica introducendo l’attestato di prestazione energetica che si armonizza alla nuova direttiva comunitaria in materia di rendimento energetico nell’edilizia.
In sostanza l’ape ricomprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio, i valori vigenti a norma di legge e valori di riferimento, che consentono di valutare e confrontare la prestazione energetica dell’edificio.
L’importante novità riguarda le’obbligo di dotar l’immobile dell’attestato in caso di contratti di compravendita, di altri atti traslativi a titolo oneroso o gratuito di immobili e di contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari mettendolo a disposizione del potenziale acquirente o conduttore fin dall’inizio delle trattative e di consegnarlo agli stessi alla conclusione delle stesse.
Le offerte di vendita e locazione tramite mezzi di comunicazione commerciale devono riportare gli indici di prestazione energetica e la classe energetica corrispondente.