Con l’entrata in vigore del d.lgs. 192/2005, è diventato obbligatorio dotare di Attestato di Certificazione Energetica (ACE) le unità immobiliari di vecchia e nuova costruzione, sia in caso di vendita che di locazione, fatta eccezione per alcuni tipi di immobili.
In seguito, con il decreto 63/2013, viene sostituito l’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) con l’Attestato di Prestazione Energetica (APE), il quale fa seguito alla nuova direttiva comunitaria in materia di rendimento energetico nel settore edilizio. Il decreto ha, inoltre, dichiarato nulli – in caso non si alleghi l’APE, tutti i contratti di compravendita immobiliare, nonché quelli riguardanti un qualsiasi traslativo di immobili a titolo oneroso, come la permuta, conferimento in società, transazione, rendita, etc… Si aggiungono alla lista i contratti di donazione e ogni altro atto traslativo di immobili a titolo gratuito e, per finire, i nuovi contratti di locazione.
ACE e APE, sostanzialmente, indicano il consumo annuale di energia di un edificio, permettendo ad ogni cittadino di averne un dato chiaro, immediato e facilmente consultabile.
L’APE comprende le seguenti informazioni:
- i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio;
- i valori vigenti a norma di legge e valori di riferimento, che consentono di valutare e confrontare la prestazione energetica dell’edificio;
- i dati catastali dell’immobile.
In sostanza, l’Attestato di Prestazione Energetica contiene le informazioni relative alle caratteristiche energetiche di un immobile. Chi le misura è il tecnico, che raccoglie i seguenti dati dell’immobile:
- caratteristiche termo igrometrie;
- consumi;
- la produzione di acqua calda;
- raffrescamento e il riscaldamento degli ambienti;
- tipo di impianto;
- eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile.
La novità più importante riguarda l’obbligo di dotare l’immobile dell’attestato in caso di contratti di compravendita, di altri atti traslativi a titolo oneroso o gratuito di immobili e di contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari, mettendolo a disposizione del potenziale acquirente o conduttore, fin dall’inizio delle trattative, e di consegnarlo agli stessi alla conclusione delle stesse.
Cosa succede se non si allega l’APE ai contratti
Come già detto poco sopra, la pena è l’annullamento assoluto del contratto stesso, fatto valere da chiunque e rilevato d’ufficio dal Giudice, per cui non è prevista prescrizione.
Il rischio, quindi, è alto, ossia avere un contratto che non è valido.
Il proprietario di un immobile, al cui contratto non è allegato l’APE, può essere punito on una sanzione amministrativa compresa fra i 3.000 € e i 18.000 €.
Come dev’essere un valido APE
La pagella energetica è un documento complesso, perciò è necessario affidarsi a dei professionisti capaci e competenti che sanno quello che fanno.
Prima del rogito, il compito del notaio è anche quello di verificare che l’attestato fornito dal proprio cliente sia dotato del “minimo sindacale” per poterlo definire APE. Deve indicare:
- la classe di prestazione energetica dell’edificio;
- la data di rilascio (APE e ACE hanno validità decennale);
- gli elementi idonei a collegare il certificato all’immobile negoziato;
- la sottoscrizione del tecnico che lo ha redatto e la sua dichiarazione di indipendenza.
È onere del proprietario verificare che il tecnico possieda i requisiti di legge per emettere una valida certificazione. Farlo non è propriamente semplice, perché non tutte le nostre regioni hanno un albo o registro di certificatori accreditati. Sono state, perciò, create ad opera dei più grandi gruppi di mediazione immobiliare, delle convenzioni che permettono a tutti di dotarsi di APE effettivamente valido.
In caso si voglia vendere la propria casa o stipulare un nuovo contratto di locazione, bisogna inserire nel relativo annuncio l’Indice di Prestazione Energetica (Ipe) sia dell’immobile che dell’intero edificio, nonché la classe energetica, indicata nell’attestato di prestazione energetica.